E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione ROSA".
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (di seguito brevemente "CTS"), nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle norme di legge in materia, in particolare, quale ente operante nel campo dei servizi, dei beni ed attività turistiche e culturali, rientra nel novero delle forme associative previste nell'articolo 4 comma 6 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2021, n. 135 e per l’esercizio delle attività previste dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 4 del 25 marzo 2016.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di CERVIA (RA), frazione di Milano Marittima (RA), all'indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell’art. 22 del Codice del Terzo settore. L'indirizzo iniziale è in Via Ravenna n. 10, CAP. 48015.
Potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, delegazioni e uffici, allo scopo di sviluppare reti di relazioni nazionali e internazionali di supporto alle attività della Fondazione stessa.
La Fondazione e ha durata illimitata.

Scopo: La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tale fine, svolge attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017.
Attività: Le Attività di interesse generale sono:
* promuovere il cambiamento degli stili di vita migliorando il benessere tramite la riqualificazione degli spazi urbani e l’aumento della sicurezza riferito a Luoghi, Persone, Animali ed Ambiente.
* la tutela, la valorizzazione, il progresso, l’occupazione, tramite lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni umane;
* la riqualificazione di aree urbane e non, nelle sue molteplici forme legate all’immagine, al decoro, alla sicurezza sia a livello nazionale che internazionale e di tutti gli aspetti legati al turismo ed al sociale dei luoghi e dei servizi ad esse collegati
* promuovere un’evoluzione nel rapporto uomo/animale e della tutela dell’ambiente e del benessere sociale grazie a modelli di co-progettazione
* realizzare e finanziare campagne di comunicazione e di sensibilizzazione dedicate alle istituzioni e alla cittadinanza sull’importanza del benessere delle persone, degli animali e della tutela dell’ambiente
* organizzare e gestire attività culturali, formative, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore
* promuovere, elaborare, attuare progetti rivolti al rispetto, alla tutela e protezione del patrimonio architettonico, artistico e botanico, favorendo l’armonioso accordo tra spirito e natura per la realizzazione di un ambiente inclusivo
* contribuire allo sviluppo e alla diffusione di una coscienza e di un pensiero umanista per il futuro dell’umanità
* promuovere e realizzare raccolte fondi anche tramite vendite di beni o gli stessi messi all’incanto il cui ricavato sarà utilizzato per la riqualificazione di porzioni di territorio o progetti sociali
* partecipare a bandi per il sostegno e lo sviluppo delle persone, degli animali e del territorio che in esso vivono
* promuovere e realizzare eventi, manifestazioni, raduni, convegni, premiazioni, volti alla creazione di uno spirito aggregativo degli abitanti.
I beneficiari dell’attività della fondazione sono gli abitanti poiché queste azioni incentivano lo sviluppo economico, culturale e sociale delle città.
La fondazione agirà con criteri di imparzialità oggettività trasparenza e di non discriminazione verso tutti i beneficiari delle sue finalità.
La fondazione potrà inoltre svolgere qualunque altra attività esclusivamente connessa ed a fine a quelle sopra indicate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, esclusivamente necessarie per il conseguimento delle sue finalità o attinenti alle medesime, ivi comprendendo l’assunzione di partecipazioni ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguono finalità coerenti con le
proprie.
Le predette attività potranno essere svolte previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste per legge.

La Fondazione può esercitare Attività Diverse, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017,
quali, a titolo esemplificativo:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto volto a consentire la concreta operatività della Fondazione, tra cui la locazione e l'assunzione in concessione o comodato di immobili, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i fondi ed i beni di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo;
c) assumere personale dipendente;
d) intrattenere rapporti di collaborazione professionale;
e) promuovere ed organizzare manifestazioni, incontri ed altre iniziative idonee a favorire un organico contratto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
f) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti direttamente ai settori d'interesse della Fondazione e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il patrimonio netto della Fondazione è costituito originariamente da:

* beni conferiti in sede di costituzione, per un valore complessivo di euro 35.645,00 (trentacinquemilaseicentoquarantacinque e zero centesimi) come risultante da perizia giurata giurata allegata all'atto.

Il patrimonio è altresì costituito:
- dai conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dai successivi dai Sostenitori;
- dal patrimonio vincolato costituito da riserve vincolate;
- dal patrimonio libero costituto da riserve libere e da riserve di utili;
- dall’utile di gestione di ciascun esercizio;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da contributi a fondo perduto attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Costituiscono apporti a patrimonio liberamente destinati alla gestione della Fondazione:
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio vincolato.

Il Fondatore è l'Arch. Giulio Camisotti, generalizzato nell'atto costitutivo.

Sono organi della Fondazione:
- l'Organo di Amministrazione monocratico
- l'Organo di Controllo monocratico
- il Revisore Legale dei Conti, quando risultino superati i liti di legge.

L'Organo di Amministrazione della Fondazione è un amministratore unico, il quale:
* ha la rappresentanza legale e generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando all'uopo avvocati
* cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

L'Organo di amministrazione si qualifica anche come "Presidente della Fondazione", ove necessario od opportuno.

L'Organo di controllo della Fondazione è obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 e dura per il periodo di legge. Verrà nominato dal Fondatore.

Il Revisore Legale è obbligatorio quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e dura per il periodo di legge. Verrà nominato dal Fondatore.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di aprile di ogni anno si redige ed approva il bilancio d'esercizio annuale dell'anno precedente, da depositarsi presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore nei termini di legge (attualmente entro il trenta giugno di ogni anno ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS).
Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario - con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione ed è accompagnato:
* dalla relazione di missione o dalla relazione al bilancio con la quale l'Organo amministrativo illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (nella relazione al bilancio o nella relazione di missione l'Organo di amministrazione documenta altresì il carattere secondario e strumentale delle attività diverse e secondarie di cui all'art. 6 del CTS);
* dalla relazione dell'Organo di Controllo;
* dalla relazione del Revisore legale, se nominato.
Dai predetti documenti deve emergere una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie e strumentali.

Conseguentemente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate, durante la vita della Fondazione, con particolare riguardo:
* al Fondatore;
* ai lavoratori e collaboratori;
* ai componenti degli organi della Fondazione;
da intendersi, tale distribuzione indiretta, anche con riferimento a quanto specificato dall'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione, oltre ai bilanci d'esercizio e connesse relazioni, deve tenere:
* il libro delle adunanze e delle deliberazioni
* il libro dell'Organo di controllo
Detti libri dovranno essere tenuti a cura degli stessi organi cui si riferiscono.

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Presidente con i modi e le modalità previste del presente statuto.

In caso di scioglimento della Fondazione, o estinzione per qualunque causa determinata, i beni costituenti il suo patrimonio residuo saranno devoluti, previo parere positivo del competente ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ad altre Fondazioni del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore e che perseguano analoghe finalità, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Ogni controversia nascente da o collegata al presente Statuto, o comunque relativa alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, fra la Fondazione e i liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto con la Fondazione, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà oggetto di un tentativo di composizione tramite un Organismo di Conciliazione avente sede nella Provincia di Ravenna ed accreditato presso il Ministero della Giustizia di cui al D.Lgs. del 04 marzo 2010 n. 28.
Per ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista al comma precedente, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Ravenna.

Tutte le cariche previste dallo statuto sono gratuite. Ai componenti della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, per lo svolgimento dell’ufficio, delle spese effettivamente documentate sostenute ed anticipate per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.
Il Presidente potrà deliberare, a fronte di specifichi incarichi affidati a terzi.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi dell'Ente, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile e sue norme di attuazione, nonché dalle normative di legge specifiche vigenti in materia di Fondazioni di diritto privato.
F.to: Camisotti Giulio
" Mara Piccolo, teste
" Morena Sparapan, teste
" Pietro Castellani Notaio

Scroll